Descrizione
Visti gli artt. 1932,1933 e 1934 del D. Lgs. 15-3-2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare;
Si rende noto che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani di sesso maschile che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno 2026, secondo il seguente calendario:
a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D. Lgs. n. 66/2010;
b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.
I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.
Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale. L
ART. 1932 - D. Lgs. n. 66/2010 - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA
1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
ART. 1933 - D. Lgs. n. 66/2010 - DOMICILIO LEGALE
1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
2. Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
ART. 1934 - D. Lgs. n. 66/2010 - ACCERTAMENTO DELL’ETA’
1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
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Ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2026, 11:14